Inviato 09 febbraio 2011 - 18:46
Questa è una loro proposta di contratto. Come vi sembra? Gradirei un'opinione. Grazie.
Tra la Casa EditriceNulla Die di Massimiliano Giordano (nato il 28 novembre 1988 a Piazza Armerina), codice fiscale GRDMSM88S28G580H, P.IVA 0116607080, Via Libero Grassi, 10, Piazza Armerina (En) indicato di seguito come l’Editore, e il dr , nato a , residente a in via , cod. fisc. , indicato di seguito come l’Autore, si conviene quanto dichiarato nella presente scrittura privata redatta in duplice copia conforme:
Art. 1 Tra L’Editore e l’Autore si conviene, a norma della presente scrittura e a ogni effetto di legge, la pubblicazione, promozione, diffusione e vendita a cura dell’Editore dell’opera dal titolo “ ”, indicata di seguito come l’Opera, per complessive n. pagine circa.
Art. 2 L’Autore cede all’editore i diritti esclusivi di utilizzazione, pubblicazione a mezzo stampa o comunque effettuata, diffusione e vendita della suddetta Opera, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L’Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa, concede all’Editore il diritto esclusivo di pubblicare per la stampa o in altra maniera e vendere (con il marchio “Nulla die” o altri marchi dello stesso Editore), per il periodo massimo di venti (20) anni dalla consegna della copia del manoscritto definitivo, il numero di edizioni che stimi opportuno dell’Opera il cui titolo provvisorio è “ ” (d’ora in avanti denominata “l’Opera”). Il titolo definitivo sarà concordato tra Autore ed Editore. L’Editore ha piena facoltà di ristampa di ciascuna edizione. La prima edizione a stampa non potrà superare le tremila copie come disposto dalle disposizioni legislative vigenti. L'Editore, dandone comunicazione all'Autore, potrà cedere a terzi, in tutto o in parte e senza pregiudizio per i diritti morali ed economici spettanti all'Autore stesso, i diritti esclusivi di utilizzazione acquisiti in questa sede.
Art. 3 L’Editore si impegna a pubblicare l’Opera entro i termini di legge a decorrere dalla consegna del testo dell’Opera. L’Autore si impegna a consegnare copia definitiva del manoscritto entro il 28 febbraio 2011. L’Autore dichiara che il manoscritto che consegnerà non è l’unico originale dell’Opera e che in caso di perdita o distruzione di esso, per causa imputabile all’Editore, questi sarà tenuto soltanto a rimborsare il solo costo della copia sostitutiva. L'editore si impegna a provvedere all'editing del testo secondo la buona pratica editoriale a propria cura, servendosi dell'ausilio di consulenti di sua fiducia. L'autore mantiene per sé il diritto-dovere di procedere alla revisione delle bozze pronte per la pubblicazione.
Art. 4 Il prezzo di vendita di ogni copia dell’Opera stampata in prima edizione, sarà indicativamente di euro . L’Autore, qualora volesse acquistare delle copie per sé facendone richiesta all’Editore, avrà diritto al 40% (quaranta per cento) di sconto sulle copie eventualmente prenotate al momento della stipula del presente contratto e che l'editore invierà prontamente all'uscita del libro; per le copie acquistate o prenotate in seguito lo sconto sarà del 20%. A discrezione dell’Editore, il prezzo di copertina potrà variare anche durante la prima edizione. A esaurimento della prima edizione a stampa, l’Editore procederà alla ristampa dell’opera, informandone l’Autore.
Art. 5 L’Autore non prenota o prenota copie dell’Opera a stampa.
All’Autore spettano inoltre n. 5 (cinque) copie omaggio quale compenso aggiuntivo.
Art. 6 Eventuali ulteriori copie omaggio che si rendessero necessarie per recensioni giornalistiche o promozionali, saranno spedite dalla sede e a spese dell’Editore, con eventuale lettera accompagnatoria.
Art. 7 L’Editore si impegna a pagare all’Autore, eredi o aventi causa il 10% (dieci per cento) sul prezzo di copertina defiscalizzato (cioè al netto dell’Iva) delle copie effettivamente vendute a terzi, ad esclusione di quelle omaggio, di quelle acquistate dall’Autore e di quelle omaggio a fini promozionali. Stessa percentuale e stesse condizioni si applicheranno per la vendita degli e-book per i quali (data la loro natura innovativa e a richiesta) non è possibile preventivare il numero minimo e massimo di esemplari che saranno riprodotti. La percentuale di diritti d’Autore sarà del 7% (sette per cento) per le copie vendute delle successive ristampe o edizioni (cartacee e digitali). L’Autore inoltre avrà diritto a ricevere il 30% (trenta per cento) dei guadagni netti derivanti dalle iniziative di cui al successivo art.12.2 (qualora tali iniziative vengano, a discrezione dell’Editore, attuate). Tutti i pagamenti effettuati dall'editore sono assoggettati a IVA (o a ritenuta d'acconto) se dovuta.
Art. 8 Entro ogni mese di ottobre l'Editore comunicherà all’Autore il rendiconto del venduto, accreditandogli quanto dovuto per l'anno solare precedente.
Art. 9 I ricavi da eventuali premi letterari, artistici o scientifici ai quali l’Opera partecipa saranno divisi a metà fra l’Editore e l’Autore. A tal proposito l'Autore si impegna a proporre l'Opera a propria cura (e senza aggravio di spese per l'Editore) ad almeno un concorso fra quelli che l'Editore gli indicherà come i più appropriati ad accoglierla. Sia l'Autore che l'Editore potranno, di propria autonoma iniziativa, accedere ad altri premi e/o concorsi.
Art. 10 L’Autore dichiara di agire per sé, eredi e aventi causa a qualsiasi titolo, e di avere tutte le facoltà necessarie per sottoscrivere il presente accordo, garantisce all’Editore la liceità dei testi, tenendolo sollevato e indenne da inerenti pretese di terzi. L’Autore garantisce all’Editore, per tutta la durata del contratto, il pacifico godimento dei diritti ceduti. L’Autore, in particolare, dichiara che la pubblicazione dell’Opera non violerà, né in tutto né in parte, i diritti di terzi.
Art. 11 Anche dopo la scadenza del termine previsto per la cessione dei diritti di utilizzazione dell’Opera, l’Editore ha facoltà di mettere in commercio le copie eventualmente giacenti alla predetta scadenza, per il periodo di anni cinque (5).
Art.12 A proposito dell'utilizzazione dei diritti ceduti e dei compensi dovuti all’Autore si concorda e precisa che sono compresi nei diritti di utilizzazione economica ceduti all’Editore:
art.12.1 il diritto di pubblicazione della versione elettronica (e-book);
art.12.2 il diritto di pubblicazione, parziale o totale, su periodici; il diritto di pubblicazione di stralci dell’Opera; il diritto di adattamento e rappresentazione teatrale, cinematografica, radiofonica e via web; il diritto di traduzione in altra lingua.
Art.13 La pubblicazione, da parte dell’Autore, di estratti desunti dall’Opera oggetto del presente contratto richiederà il previo consenso dell’Editore e comunque la citazione dell’Opera e dell’Editore da cui gli estratti sono stati desunti. L’Autore acconsente a che l’Editore ceda o trasferisca ad altri, in tutto o in parte, i diritti di utilizzazione oggetto del presente contratto.
Art. 14 L’Autore si impegna a pubblicare con l’Editore (e non con altri Editori) eventuali Opere future prodotte entro il 31 dicembre 2016. Per le Opere future saranno applicate le stesse condizioni contrattuali applicate per la presente Opera. L’Editore avrà comunque facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non pubblicare una o più delle Opere future. In tal caso l’Autore è autorizzato a pubblicarle con altri Editori. A titolo di ulteriore compenso per tutta la durata dell'opzione sulle opere future, all'Autore sarà accordato uno sconto del 25% sul prezzo di copertina defiscalizzato di tutte le opere pubblicate dall'editore e di qualsivoglia autore. Per avvalersi di tali sconti, l'Autore dovrà richiederele opere di suo interesse e gradimento direttamente all'Editore. L'Editore riconoscerà gli sconti all'Autore anche nel caso che questi non produca altre Opere future.
Art. 15 Ogni modifica al presente accordo dovrà essere approvata e documentata per iscritto.
Art. 16Obblighi di buona fede nell’interpretazione ed esecuzione dell’accordo-Integrazione del medesimo: Considerata la natura innovativa dei servizi di edizione in e.book, le Parti si danno reciprocamente atto che nel corso della durata del medesimo le Parti stesse si adopereranno, in buona fede e con obbligazione di salvaguardia dei reciproci interessi, per apportarvi ogni ragionevole integrazione dettata da motivi tecnici, innovazioni legislative, novità nelle prassi applicative di obblighi fiscali, ecc.
Art. 17 Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Enna.
---
Le parti, avendo letto e approvato il testo del presente accordo e servendosi del servizio postale per la spedizione, lo sottoscrivono senza riserve.
Piazza Armerina, lì ..................................
Firma dell’Editore
Firma dell’Autore